Normative

Definizione di veicolo storico

I veicoli d’epoca e quelli di interesse storico e collezionistico sono veicoli vetusti che conservino le originali caratteristiche di fabbricazione e, pertanto, sono rappresentativi dell’evoluzione tecnica e culturale che ha modificato la vita e le abitudini dell’uomo nell’ultimo secolo. Tali veicoli, pur essendo assimilati a una delle categorie previste dal Codice della Strada, godono di specifiche deroghe e sono considerati veicoli con caratteristiche atipiche.
1) Motoveicoli, Ciclomotori, Autoveicoli e Macchine Agricole d’epoca.
2) Motoveicoli, Autoveicoli e Macchine Agricole di Interesse Storico e Collezionistico.
L’autenticità e l’originalità dei veicoli di interesse storico e collezionistico sono requisiti necessari per consentirne l’iscrizione nei registri storici di cui: ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e Storico FMI ai quali il legislatore ha demandato il rilascio del CRS ovvero il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica. La circolazione su strada del veicolo è subordinata alla verifica e sussistenza dei prescritti requisiti di idoneità alla circolazione individuati dal regolamento del Codice della Strada, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile o dei CPA (Centro Prove Autoveicoli). È consentita l’ammissione alla circolazione anche di autocarri, autobus e complessi di veicoli privi del titolo autorizzativo eventualmente prescritto a condizione che sia iscritti in uno dei sopra menzionati registri. A decorrere dal 01/01/2019 sono previste deroghe per la circolazione dei veicoli con CRS quali Autobus con massa non sup. a 5 ton, con massa sup a 5 ton, Autobus fino a 16 posti compreso conducente, che, a decorrere da tali date, non possono più circolare.

Definizione di veicolo d'epoca

Motoveicoli i Ciclomotori, gli Autoveicoli e Macchine Agricole d’epoca sono veicoli iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico del DMS (Dipartimento per la Mobilità Sostenibile). Il veicolo viene iscritto nel predetto elenco purchè:
1) abbia superato la visita e prova per l’accertamento e la sussistenza dei requisiti prescritti;
2) sia stato radiato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico), per la sua conservazione in musei o locali pubblici o privati;
3) sia stato immatricolato da più di vent’anni.
Tali veicoli non sono adeguati nei requisiti, nei dispositivi ed equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni per l’ammissione alla circolazione e non sono iscritti al PRA. Il trasferimento di Proprietà deve essere comunicato al DMS per l’aggiornamento dell’elenco presso il centro storico tenuto dalla medesima Amministrazione.

Definizione di Veicoli di interesse storico e collezionistico

I motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono veicoli:
1) Iscritti in appositi registri (ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e Storico FMI);
2) Iscritti nei registri del PRA;
3) Costruiti da almeno vent’anni;
4) Che presentino i requisiti tecnici previsti dall’art. 15; regolamento del CDS.
Rientrano tra i veicoli di interesse storico e collezionistico:
a) Motocicli con o senza sidecar,
b) Tricicli (motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, moto-trattori, motoveicoli per trasporto specifico e speciale),
c) Quadricicli diversi da quelli leggeri,
d) Moto-articolati,
e) Autovetture
f) Autoveicoli per trasporto promiscuo,
g) Autocarri,
h) Autoveicoli per trasporto specifico e uso speciale,
i) Autocaravan,
j) Autobus,
k) Autotreni,
l) Autoarticolati.
I predetti veicoli, qualora risultino radiati dalla circolazione, mai immatricolati, di origine sconosciuta o provenienti dall’estero possono essere reimmatricolati con particolari agevolazioni (mancata corrispondenza alle prescrizioni relative alle norme antinquinamento atmosferico e acustico, a quelle relative alle cinture di sicurezza, ecc.) fermo restando che devono possedere i requisiti tecnici e di anzianità.
Le agevolazioni non si applicano a veicoli che siano repliche ex-novo, ancorchè fedeli, di veicoli di interesse storico e collezionistico. In linea generale, le immatricolazioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuato sulla base della presentazione di:
1) Un titolo di proprietà,
2) Un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o dal CRS.
Con apposito Decreto Ministeriale sono fissati i criteri e le procedure per:
a) L’iscrizione ai registri storici e il rilasci del Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica,
b) L’accertamento dei requisiti di circolazione per la riammissione in circolazione di veicoli non circolanti,
c) La revisione periodica (verifica della permanenza dei requisiti di sicurezza per la circolazione) che è divenuta obbligatoria con cadenza biennale.
Il nome del Registro Storico e numero di iscrizione al suddetto registro vengono inseriti nella memoria del CED e annotati sulla carta di circolazione/DU veicolo.
L’iscrizione a uno dei registri riconosciuti (ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e FMI ) è attestata dal CRS (Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica) che rappresenta l’unico documento che qualifica un veicolo di interesse storico e collezionistico per autoveicoli e motoveicoli. I registri Storici riconosciuti rilasciano il suddetto certificato previa verifica (tramite il Commissario Tecnico CLUB) dei requisiti del veicolo e acquisizione di specifica documentazione che viene richiamata nell’apposita sezione del certificato. I veicoli possono essere:
a) Muniti di regolari documenti di circolazione nazionali e mai dismessi dalla circolazione,
b) Radiati d’ufficio dal PRA,
c) Radiati dal PRA e custoditi in aree private,
d) Di origine sconosciuta,
e) Nuovi mai immatricolati,
f) Provenienti da paesi UE e SEE (Spazio Economico Europeo) e stati assimilati in regola con gli obblighi della revisione periodica,
g) Provenienti da paesi UE e SEE e stati assimilati non in regola con gli obblighi della revisione periodica o provenienti da stati extracomunitari,
h) Veicoli radiati dal PRA per esportazione e mai immatricolati all’estero,
i) Sia stato immatricolato da più di vent’anni.
Il Registro può rifiutare il rilascio del CRS, qualora il veicolo sia presentato in condizioni di conservazione non adeguate.

Bollo Auto Storiche

Legge 21 Novembre 2000, N. 342 - Art. 63

Incluse modifiche del 31.12.2014

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.


3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli

Mozioni e Proposte di legge

Cinture di sicurezza

Con l’entrata in vigore della ” Patente a Punti”, che prevede la sottrazione di 5 punti per il mancato uso delle cinture di sicurezza, ecco alcune precisazioni circa l’istallazione delle stesse sui veicoli iscritti all’ASI: se il veicolo è predisposto in origine dei punti di attacco per le cinture di sicurezza, le stesse dovranno obbligatoriamente essere installate ed utilizzate, in caso contrario no.
Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con la Circolare n. B53/2000/MOT del 22 giugno 2000, precisa che “… l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti d’attacco”.
Per quanto riguarda il trasporto dei minori sui sedili posteriori, l’art. 172 del codice della strada al comma 5, prevede che “i bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni”.

Circolare e decreto attuativo

Fari Accesi anche di giorno

Deroga per veicoli storici

Il Parlamento ha approvato, alla fine del luglio 2003, la modifica al nuovo Codice della Strada che prevede che i veicoli iscritti nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI vengano esentati dall’accensione dei proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati.
Questo il testo ufficiale:
“Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro...”
(legge 1 agosto 2003, n° 214)

Auto storiche ed inquinamento

Dalla Fiera di Padova il presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, Roberto Loi ha lanciato un appello ai sindaci e agli amministratori dei Comuni italiani tengano conto del patrimonio culturale costituito dalle auto e dalle moto storiche nelle limitazioni del traffico nelle città.
Dalla tavola rotonda organizzata dall’A.S.I. in occasione di “Auto e Moto d’Epoca” è infatti emerso che effettivamente le automobili e le motociclette storiche inquinano più delle auto odierne, ma che il loro uso limitatissimo – meno di 1000 km annui, per un utilizzo pari a un breve tragitto ogni 15 giorni – fa si che l’impatto ambientale derivante dalla loro circolazione risulti praticamente irrilevante. La richiesta dell’A.S.I., che rappresenta 223 club federati in tutta Italia, 15 club aderenti e ben 101.600 soci con 183.531 veicoli storici omologati, è quella che vengano escluse dai provvedimenti limitativi alla circolazione dei veicoli “Euro 0” i mezzi storici iscritti nei registri che, per conservarsi in perfette condizioni, hanno la necessità di circolare per mantenersi efficienti o per recarsi presso i tecnici che ne curano manutenzione e restauro.
Molti Comuni che adottano regolamenti di limitazione alla circolazione – tra questi Torino, Genova, Aosta, Venezia, Bologna e Firenze – hanno aderito alla richiesta dell’A.S.I. e hanno introdotto una deroga per i veicoli storici.

Circolazione dei veicoli storici

Art. 60 del Codice della Strada

Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico

Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.
I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.
Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a € 137,55 se si tratta di motoveicoli.

Circolare e decreto attuativo

Circolazione con targa estera in Italia

Stacks Image 110248