Statuto del Club

Trieste, 17 gennaio 2015

STATUTO
del
CLUB AMICI DELLA TOPOLINO
TRIESTE
(con modifiche apportate come da verbali di Assemblea Ordinaria dd. 17 gennaio 2015)

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

art.1- E’ costituita, con sede a Trieste, un’associazione di amatori di vetture d’epoca e interesse storico e collezionistico denominata “CLUB AMICI DELLA TOPOLINO”. Essa ha durata illimitata e può accogliere soci senza limitazioni geografiche (provincia, regione, nazionali o di altra nazionalità). Il simbolo del sodalizio è riprodotto nel foglio allegato al presente statuto. La sede legale del sodalizio è nella provincia di Trieste, sia pure quella sociale e ricreativa.
art. 2- Il sodalizio non ha scopi politici o concorrenziali, ma esclusivamente culturali, storici e sportivi ed ha carattere autonomo, indipendente e volontario.

Gli scopi del sodalizio sono:

  1. a) riunire tutti coloro (persone od enti) appassionati di veicoli d’epoca e interesse storico e collezionistico (intendendo per veicoli d’epoca e interesse storico e collezionistico, ora ed ogni qualvolta che se ne parlerà nel presente statuto: autovetture, motocicli, motocarrozzette, autocarri ecc.) ed in particolare quella famosa “FIAT 500” meglio conosciuta storicamente come TOPOLINO;

  2. b) custodire il retaggio morale e materiale dei veicoli di proprietà dei soci del sodalizio;

  3. c) redigere e conservare il registro dei veicoli di proprietà dei soci;

  4. d) patrocinare, partecipare ed organizzare manifestazioni e raduni di qualsiasi tipo di veicolo (auto, moto, camion ect.);

  5. e) facilitare i soci nella ricerca dei pezzi di ricambio necessari per riparare e conservare i loro veicoli;

  6. f) abrogato;

  7. g) patrocinare, partecipare ed organizzare pubblicazioni come al punto e).


art. 3- I soci del sodalizio in possesso di vetture di interesse storico e regolarmente iscritte al sodalizio stesso, partecipano di diritto a tutte le manifestazioni (raduni compresi) organizzate o patrocinate dal Club Amici della Topolino anche se tali vetture non sono Fiat 500 a, b, c, o versioni derivate o modificate (in deroga a quanto previsto nell’art. 2 punto d)).

art. 4- Il sodalizio può aderire ad altre organizzazioni similari locali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali qualora tale adesione comporti un migliore proseguimento degli scopi di cui all’art. precedente e che non siano in contrasto tra loro.

art. 5- Il sodalizio, per mezzo del suo Consiglio direttivo, designa e nomina i suoi rappresentanti qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 3, nel caso tale rappresentanza sia opportuna e richiesta.


art. 6- In particolare, qualora il sodalizio si federasse all’A.S.I. (Automoto Club Storico Italiano), i soci tutti si impegnano a seguirne scrupolosamente le direttive.


TITOLO II

SOCI – AMMISSIONE E RECESSO

art. 7- l’iscrizione al sodalizio è aperta a tutti coloro (persone od enti) che dimostrino interesse per i veicoli d’epoca e interesse storico e collezionistico. Un socio del sodalizio può essere socio anche in altre associazioni similari. Tutti con un anno di prova.

art. 8- Chiunque aspiri ad essere socio, deve presentare domanda al sodalizio impegnandosi all’osservanza del suo statuto e al regolare versamento della quota sociale. L’accoglimento o meno della domanda è di competenza del Consiglio Direttivo.

La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva ed inappellabile.
I soci proprietari di veicoli d’epoca e interesse storico e collezionistico possono, all’atto d’iscrizione al sodalizio, iscrivere tutti i veicoli d’epoca e interesse storico e collezionistico di loro proprietà al sodalizio stesso.

Anche l’accettazione dei veicoli d’epoca e interesse storico e collezionistico al sodalizio è competenza del Consiglio Direttivo.

art. 9- L’iscrizione è rinnovata di anno in anno previo pagamento della quota sociale.

art. 10- Il socio può richiedere in qualsiasi momento di recedere dal sodalizio. Ciò non comporta la restituzione della quota di adesione al sodalizio già pagata per l’anno sociale in corso al momento della richiesta di uscita dal sodalizio.

art. 11- La qualità di socio e di qualunque altra carica in seno al sodalizio si perde mediante espulsione:

  1. a) per danni morali o materiali verso il sodalizio;

  2. b) per inosservanza delle norme del presente statuto;

  3. c) per indegnità morale;

  4. d) per gravi mancanze ai doveri di lealtà e solidarietà nei confronti degli altri iscritti al sodalizio o scorrettezze verso gli organi sociali del sodalizio stesso.


L’espulsione avviene con verbale del Consiglio Direttivo.
Al socio espulso non verrà restituita la quota sociale pagata per l’anno in corso. E’ consentito ricorrere entro dieci (10) giorni al Collegio dei Probiviri, altrimenti il provvedimento diverrà esecutivo.

art. 12- La quota per i soci ordinari è costituita da:

  1. a) quota di iscrizione annuale al sodalizio;

  2. b) quote dovute all’ASI;

  3. c) eventuali quote di adesione ad altre organizzazioni similari che non siano in contrasto con l’ASI;

  4. d) eventuali quote straordinarie in caso di necessità particolari del sodalizio, comunque a carattere facoltativo.


Le decisioni riguardanti le quote di cui ai punti a),c), e d), devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Le quote al punto b) non sono decise dal sodalizio ma direttamente dall’ ASI.
Tutte le quote (punti a), b), c) e d)) devono essere pagate nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio direttivo e, comunque, non in forma differenziata o dilazionate.

art. 13- Viene istituita la carica di “socio ad honorem”.
Possono essere dichiarati “soci ad honorem” coloro che si sono distinti per azioni di fattivo sostegno dell’attività del sodalizio.
L’iscrizione in un apposito album dei “soci ad honorem” viene deliberata dal Consiglio direttivo.
E’ pure istituito il titolo di “presidente onorario” per gli ex Presidenti del sodalizio e per coloro che si sono distinti per eccezionali attività in favore del sodalizio.
Il titolo di “Presidente Onorario” viene conferito dall’Assemblea ordinaria su proposta dell’Assemblea stessa.

Il Presidente Onorario può partecipare con voto consultivo, all’Assemblea ordinaria ed al Consiglio direttivo.
Viene inoltre istituito il titolo di “socio fondatore”, attribuito a quei soci che hanno dato origine a questo sodalizio.
Possono fregiarsi del titolo di socio fondatore i seguenti signori:

  • Antonio Lombardi
  • Edoardo Gridelli
  • Fabio Visintini
  • Fabrizio Indrigo
  • Franco Lazzari
  • Giovanni Girardi
  • Giuseppe Croce
  • Lorenzo Grion
  • Marcello Giordano
  • Marino Delneri
  • Salvatore Mazzara

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI

art. 14- Al verificarsi dei punti d) dell’art.2, Titolo I, le decisioni di qualsiasi natura spettano al Presidente del sodalizio, previa consultazione con il Consiglio direttivo.

art. 15- All’inizio della manifestazione il Presidente dovrà presentare un bilancio preventivo della manifestazione stessa all’approvazione del Consiglio direttivo e del Revisore dei Conti.


art. 16- Il Presidente può aderire ad un Comitato organizzatore, formato da enti o persone esterne al sodalizio non aventi le stesse finalità del sodalizio stesso, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, Titolo I. La deroga è concessa allo scopo di facilitare il compito del sodalizio nella organizzazione di manifestazioni, comunque in sintonia con le direttive statutarie.


art. 17- Il Presidente può essere coadiuvato dal Vice Presidente, in caso di necessità, nell’attuazione di quanto contenuto negli Art. 13, 14 e 15.


TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL SODALIZIO

art. 18- Sono organi del sodalizio:

  1. a) l’Assemblea Ordinaria;

  2. b) il Consiglio Direttivo;

  3. c) il Presidente;

  4. d) il Revisore dei Conti;

  5. e) il Vice Presidente;

  6. f) il Segretario;

  7. g) il Conservatore del registro.


I soci, per poter partecipare a qualunque organo del sodalizio, devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 19- Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. I soci eletti negli organi del sodalizio, alla fine del loro mandato, devono provvedere, nei tempi e nei modi previsti dallo presente statuto a indire le elezioni degli organi sociali del mandato successivo.
Con la fine del quadriennio sociale decadono pure tutti gli incarichi in seno al sodalizio affidati durante il mandato sociale.
I soci eletti in qualsiasi organismo del sodalizio, possono essere rieletti, senza limitazioni, anche nella stessa carica avuta in precedenza.

Art. 20- Assemblea Ordinaria.
L’assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci del sodalizio. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.
Fanno parte dell’Assemblea Ordinaria con voto consultivo:
  1. a) il Revisore dei Conti;

  2. b) i Presidenti Onorari;

  3. c) i Soci ad honorem.


L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del sodalizio, ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, dal socio più anziano di età presente.

Il verbale è redatto dal Segretario, e in caso di sua assenza, da un membro dell’Assemblea. Il verbale viene poi esaminato dal Consiglio direttivo alla sua prima riunione affinché si approvi il testo definitivo.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo entro un mese dalla scadenza dell’anno sociale ed in forma straordinaria ogni qualvolta la maggioranza relativa del Consiglio direttivo lo ritenga opportuno oppure dal Presidente del sodalizio.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inviato a mezzo lettera ordinaria almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno. L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei componenti; in seconda convocazione deve essere tenuta almeno un’ora dopo la prima convocazione, con qualunque numero d’intervenuti. Le votazioni dell’Assemblea ordinaria sono fatte a maggioranza relativa dei presenti.

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  1. a) deliberare sulle questioni alla quale è chiamata ad esprimersi;

  2. b) approvare il bilancio consultivo;

  3. c) discutere ed approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;

  4. d) approvare eventuali modifiche dello statuto;

  5. e) discutere ed approvare l’eventuale adesione o recesso da altre organizzazioni similari;

  6. f) eleggere il Revisore dei Conti;

  7. g) decidere lo scioglimento del sodalizio;

  8. h) eleggere il Consiglio direttivo.


Art. 21- Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
  1. 1) il Presidente del sodalizio;

  2. 2) il Vicepresidente;

  3. 3) il Segretario;

  4. 4) Il Conservatore del registro;

  5. 5) dai Presidenti onorari con voto consultivo;

  6. 6) Consiglieri;


Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l’anno su richiesta del Presidente o di almeno due dei suoi componenti (vedi punti 1), 2), 3), 4) e 5), con lettera motivata al Presidente il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni.

L’avviso di convocazione del Consiglio direttivo deve essere effettuato con comunicazione verbale, con lettera spedita o data a mano, almeno 5 giorni prima della data della riunione.

L’avviso deve contenere data, il luogo, l’ora e il giorno della riunione.
Il Consiglio direttivo può redigere un suo regolamento interno ad integrazione del presente statuto, che diverrà valido se approvato dal Consiglio stesso a maggioranza relativa.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
  1. 1) attuare le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria;

  2. 2) approvare formalmente i bilanci preventivi e presentarli all’approvazione dell’Assemblea ordinaria;

  3. 3) eleggere il Vicepresidente, il Segretario e il Conservatore del registro;

  4. 4) ratificare la distribuzione delle cariche in seno al Consiglio direttivo;

  5. 5) stabilire l’entità annua di iscrizione al sodalizio e degli eventuali contributi di competenza del sodalizio stesso;

  6. 6) decidere sull’espulsione dei soci come da norme statutarie;

  7. 7) proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo statuto;

  8. 8) indicare i rappresentanti del sodalizio in altre organizzazioni similari;

  9. 9) decidere sull’ammissione dei nuovi soci (e dei veicoli di loro proprietà) al sodalizio;

  10. 10) nominare il Comitato di redazione di una eventuale rivista o giornalino del sodalizio;

  11. 11) fissare il luogo, la data e l’ora di convocazione dell’Assemblea ordinaria;

  12. 12) discutere e deliberare sugli acquisti e sulle spese necessarie;

  13. 13) decidere sull’opportunità di aprire conti correnti o postali e delegare due persone del Consiglio direttivo ad operare sui conti stessi;

  14. 14) decidere sull’organizzazione di manifestazioni nel rispetto dei fini del sodalizio citate nel presente statuto.


Qualora all’ora fissata per la riunione del Consiglio direttivo non sia presente la maggioranza del Consiglio stesso, il Consiglio si riunisce nuovamente mezz’ora dopo, in seconda convocazione, purché ci sia almeno la metà dei componenti. L’avviso della riunione deve essere notificato a mezzo lettera o comunicazione verbale almeno 5 giorni prima della riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente del sodalizio o dal Vicepresidente. In mancanza dei primi due, dal componente più anziano in età.
Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Nel Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.
Il Consigliere assente più di due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza comunicarlo tempestivamente o senza giustificate ragioni, decade dal suo incarico di Consigliere e da ogni altra carica nel Consiglio direttivo.

Art. 22- Presidente
Il presidente viene eletto dall’Assemblea ordinaria.
Solo il Presidente può rappresentare il sodalizio nei rapporti con persone od enti esterni al sodalizio stesso. Il Presidente ha la rappresentanza legale del sodalizio, la rappresentanza in giudizio, firma gli atti legali, segue l’attività globale del sodalizio stesso.
Il Presidente presiede le sedute alle quali partecipa. In caso di assenza del Presidente subentra il Vicepresidente. Coordina e decide autonomamente ed indipendentemente sulla gestione ed organizzazione di manifestazioni decise dal Consiglio direttivo.

Art. 23- Vicepresidente.
Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio direttivo; assume tutte le funzioni del Presidente in caso di sua assenza.

Art. 24- Revisore dei Conti.
Viene eletto dall’Assemblea ordinaria. Vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria del sodalizio e redige la relazione consuntiva da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.

Art. 25- Collegio dei Probiviri.
E’ formato dai Soci fondatori e Soci onorari che non abbiano altre cariche nel sodalizio. Al suo interno viene eletto un Presidente del Collegio. Deve deliberare con voto di maggioranza. Dirime le vertenze tra i soci, l’osservanza del presente statuto e riferisce le decisioni all’organo del sodalizio che si è rivolto al Collegio stesso.

Art.26- Segretario.
Il Segretario viene eletto dal Consiglio direttivo. Ha il compito di svolgere tutte le normali operazioni amministrative richieste per adempiere a tutte le deliberazioni degli organi del sodalizio. Conserva gli atti e i documenti ufficiali del sodalizio.

Art. 27- Conservatore del registro.
E’ incaricato alla redazione e conservazione del registro dei veicoli e della verifica tecnica dei veicoli stessi, i cui proprietari (soci regolarmente iscritti al sodalizio) ne abbiano fatto richiesta.

Art. 28- Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Vengono rimborsate le spese di rappresentanza in relazione agli incarichi ricevuti. Queste decisioni (sull’incarico da attribuire e spese sostenute da rimborsare) riguardano unicamente il Presidente, senza consultare altri organi del sodalizio, previa consultazione con il Revisore dei Conti.

Art. 29- Patrimonio del sodalizio.
Possono costituire patrimonio del sodalizio unicamente i residui attivi di bilancio e le coppe o trofei o pubblicazioni ricevuti quali attestazioni di stima al sodalizio.

Art. 30- Introiti e spese.
Gli introiti sono costituiti da:
  1. 1) quote di iscrizione versate dai soci;

  2. 2) eventuali contributi volontari dei soci, persone od enti esterni al sodalizio;

  3. 3) saltuari introiti per pubblicazioni o altro materiale audiovisivo prodotto dal sodalizio.


Le spese sono costituite da:
1) spese per affitto locali;
2) spese per l’organizzazione;
3) spese di rappresentanza;
4) ogni altra spesa si renda necessaria in rispetto delle possibilità offerte dal bilancio.

Art. 31- Bilancio consuntivo.
L’anno sociale del sodalizio inizia dalla data dell’atto costitutivo (giorno e mese) e termina alla stessa data (giorno e mese) dell’anno successivo.
Nei termini del presente statuto, l’organo preposto deve presentare il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea ordinaria.

Art. 32- Scioglimento del sodalizio.
Lo scioglimento dal sodalizio viene deliberato dall’Assemblea ordinaria con voto favorevole di almeno 2/3 dei soci regolarmente iscritti al sodalizio.
In caso di scioglimento le eventuali eccedenze di bilancio saranno devolute secondo quanto stabilito dall’assemblea ordinaria.

Art. 33- I verbali dell’Assemblea ordinaria e del Consiglio direttivo vengono preparati dal Segretario, devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario stesso e quindi raccolti in appositi libri resi disponibili alla visione di tutti quei soci che ne facciano richiesta al Presidente del sodalizio.

Art. 34- Obblighi di presenza e decadenza dell’incarico.

Per tutte le cariche la presenza alle riunioni di competenza è obbligatoria. In caso di assenza questa deve essere comunicata tempestivamente e motivata. Nei casi ammessi dallo statuto, comunque, in caso di assenza deve essere delegato un sostituto.
Il mancato rispetto di questo articolo per due volte consecutive prevede la decadenza dalla carica con conseguente nomina di un sostituto da parte dell’organo sociale competente.

Art. 35- Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile.